revoca della rinunzia alla eredità può risultare per facta, tacitamente


 

Not. Alessio Paradiso

aparadiso@notariato.it

 

Vi risulta che l'unica forma per la revoca della rinuncia all'eredità sia l'accettazione espressa, e non invece l'accettazione tacita, quale potrebbe essere la vendita di un bene ereditario?

 


 

Not. Spina Alberto

aspina@notariato.it

 

Direi senz'altro anche l'accettazione tacita: l’art. 525, c.c., non distingue e non vedrei la ratio di una soluzione contraria.

 

La Cass. 3457/1984, definisce la rinunzia come effetto  della successiva "accettazione" dell'eredità  da parte del rinunziante (e l'accettazione è unica, la forma può essere espressa o tacita).

 

Il Trib. Roma 24.06.1991, statuisce che solo l'accettazione dell'eredità, in qualunque forma sia manifestata, comporta revoca della rinunzia.

 

Ovviamente, presupposto essenziale, da verificare, è che nessun altro chiamato abbia accettato l'eredità.